L’INPS, con il messaggio 28/02/2019 n.818, ha precisato che le domande di accesso al finanziamento dei programmi formativi di riconversione e/o riqualificazione professionale a favore dei dipendenti delle imprese assicuratrici e delle società di assistenza, erogati dal relativo Fondo intersettoriale di solidarietà, possono riguardare esclusivamente i programmi formativi che alla data di presentazione delle domande stesse risultino già conclusi.

Il Comitato amministratore del Fondo, pertanto, prenderà in esame solo le domande presentate a decorrere dal giorno successivo alla data in cui è terminato l’intervento formativo per il quale viene richiesto il finanziamento.

Unica eccezione alla predetta regola riguarda le domande, riferite a programmi formativi ancora in corso di svolgimento, che risultino già presentate alla data del 5 febbraio 2019.

Tali domande potranno essere esaminate solo nell’ipotesi in cui, nelle more dell’adozione della deliberazione da parte del Comitato, la formazione si sia conclusa e previa dichiarazione di responsabilità dell’azienda istante, attestante le ore e gli importi effettivamente fruiti.