Impatriati e dichiarazioni: il decreto fiscale modifica le tempistiche
A cura della redazione

Con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019, della L. 157/2019, di conversione del DL 124/2019 recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, entrano in vigore nuove norme anche in materia di lavoro. In particolare:
- Impatriati (art. 13-ter). Viene sostituito il comma 2 dell’art. 5 del DL 34/2019 (L. 58/2019) e, pertanto, si prevede che le disposizioni relative alle agevolazioni fiscali previste per i lavoratori “impatriati” si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso, ai soggetti che a decorrere dal 30 aprile 2019 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR, e risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del D.Lgs. 147/2015;
- Assistenza fiscale (art. 16-bis). Vengono riviste le regole e le tempistiche per la dichiarazione del modello 730.
Gli interessati potranno adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione e la scheda ai fini della destinazione del 2, del 5 e dell’8 per mille:
- entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale;
- entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.
I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato, nell’anno di presentazione della dichiarazione, possono adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi, se il contratto dura almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo, rivolgendosi al sostituto o a un CAF-dipendenti purché siano conosciuti i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio.
I CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, concludono le attività entro:
- il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
- il 29 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 20 giugno;
- il 23 luglio di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 21 giugno al 15 luglio;
- il 15 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 16 luglio al 31 agosto;
- il 30 settembre di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 30 settembre.
Le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e, comunque, sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni.
Se il sostituto d’imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell’importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d’imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.
Le somme risultanti a credito sono rimborsate mediante una corrispondente riduzione delle ritenute dovute dal dichiarante sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione (non è stato modificato il successivo periodo: ovvero utilizzando, se necessario, l'ammontare complessivo delle ritenute operate dal medesimo sostituto).
Il Decreto Fiscale ha apportato, infine, modifiche all’art. 4, commi 6-quater e 6 quinquies, del DPR 322/12998. Pertanto, le certificazioni uniche (modello sintetico), sottoscritte anche mediante sistemi di elaborazione automatica, sono consegnate agli interessati entro il 16 marzo (anziché il 31 marzo) dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti ovvero entro dodici giorni dalla richiesta degli stessi in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
Le certificazioni uniche (modello ordinario) sono trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3 (intermediari), entro il 16 marzo (anziché il 7 marzo) dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.
L’Agenzia delle Entrate, esclusivamente nell’area autenticata del proprio sito internet, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute ai sensi del comma 6-quinquies. Gli interessati possono delegare all’accesso anche un soggetto di cui all’art. 3, c. 3.
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