L’Inail, con la circolare n. 48 dell’1 dicembre 2010, ha fornito le istruzioni operative relative alla sospensione del versamento dei premi per l’assicurazione obbligatoria disposta in seguito agli eventi alluvionali che hanno colpito le province di Genova e Savona il 4.10.2010.
L'articolo 9, comma 1, dell’OPCM n. 3903 del 22.10.2010, ha disposto la sospensione del versamento dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal 4 ottobre al 15 dicembre 2010.
Possono beneficiare della sospensione i datori di lavoro privati, i lavoratori autonomi - artigiani, commercianti, anche del settore agricolo ed i liberi professionisti e committenti tenuti al versamento dei contributi alla Gestione, che, alla data dell'evento, esercitavano attività di impresa o professionale in immobili dichiarati inagibili nei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano e Genova - Sestri Ponente.
La disposizione citata stabilisce quale requisito per la sospensione la dichiarazione di inagibilità degli immobili, pertanto gli interessati devono produrre la dichiarazione in questione rilasciata dai competenti uffici.
Per fruire della sospensione deve essere presentata alla competente Sede dell'INAIL apposita comunicazione, alla quale deve essere allegata la dichiarazione di inagibilità.
La medesima ordinanza, inoltre, ha stabilito che la riscossione delle somme non versate per effetto della sospensione avviene in 12 rate mensili, a decorrere dal mese di gennaio 2011, senza applicazione di sanzioni civili ed interessi.
I beneficiari, quindi, dovranno versare la prima rata entro il 16 gennaio 2011 nonché le successive entro il giorno 16 di ogni mese, e l'ultima rata entro il 16 dicembre 2011, indicando nel modello F24 il progressivo richiesta 999152.