Fondi di solidarietà: come effettuare correttamente le provviste
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 2873 del 20 luglio 2020, ha fornito istruzioni in merito alla modalità di versamento della provvista anticipata mensile, da parte del datore di lavoro, in riferimento sia agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui all’art. 26 del D.Lgs. 148/2015, sia alle prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della L. 92/2012.
L’ente esodante dovrà continuare a versare l’importo delle provviste secondo le modalità attualmente in uso; in particolare, dovrà verificare l’importo mensile lordo da versare, tramite l’accesso al servizio “Prestazioni esodo dei Fondi di solidarietà e accompagnamento alla pensione” disponibile sul sito www.inps.it dal percorso “Prestazioni e Servizi” > “Pagamenti ai lavoratori esodati per datori di lavoro esodanti e loro consulenti”.
Selezionando la funzione “Pagamenti” > “Importi dovuti”, vengono visualizzati:
- “Prospetto rata mese”, contenente il dettaglio analitico dell’importo da versare per la copertura della provvista anticipata mensile della prestazione; il totale indicato riporta l’importo lordo della rata corrente e delle eventuali variazioni intervenute nei mesi precedenti;
- “Rate maturate non riscosse (RMNR)”, contenente il consolidato maturato e il dettaglio analitico dell’importo da versare per il soggetto esodato a fronte di eventuali rate maturate e non riscosse;
- “Costi di gestione”, contenente il dettaglio analitico dell’importo da versare per le spese annuali di gestione delle prestazioni.
L’INPS richiama l’attenzione degli enti esodanti al corretto utilizzo delle modalità di compilazione della causale del bonifico, al fine di assicurare il tempestivo abbinamento dell’importo versato a titolo di provvista con la somma richiesta dall’Istituto, evitando ritardi nell’erogazione delle prestazioni.
I bonifici in parola devono infatti essere distinti per tipo pagamento e devono contenere, nei primi tredici caratteri del campo “Causale versamento”, la stringa “ESXNNNNAAAAMM”, dove:
- ES è un valore fisso e individua i versamenti per i titolari di prestazioni di esodo;
- X è un valore variabile che deve contenere il codice del tipo di pagamento;
- NNNN deve contenere il codice numerico a quattro cifre attribuito all’ente esodante in fase di accreditamento;
- AAAA deve indicare l’anno di erogazione della rata a cui la provvista di riferisce;
- MM deve indicare il mese di erogazione della rata a cui la provvista si riferisce.
Le somme relative alla provvista anticipata mensile (codice di pagamento C) devono essere disponibili sulla contabilità speciale della Sede del finanziamento il primo giorno bancabile successivo al giorno 15 del mese. Se il giorno 15 non è bancabile, il termine si intende anticipato al giorno bancabile immediatamente precedente.
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