Fallimento, cessazione dell'attività e licenziamenti collettivi
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 2/03/2009 n.5032, ha deciso che il curatore fallimentare deve osservare la procedura dettata dalla L. 223/91 per i licenziamenti collettivi anche nel caso in cui l'azienda cessi l'attività.
Secondo i giudici di legittimità la procedura regolamentata dall'art. 4 della L. 223/91 trova applicazione anche quando il licenziamento dei dipendenti della società dichiarata fallita non è stato preceduto da un ricordo al trattamento di integrazione salariale (CIGS).
A questo, la Suprema Corte aggiunge anche che la procedura di cui sopra avendo portata generale è obbligatoria e trova applicazione anche quando a seguito del ricorso alla procedura concorsuale diventa impossibile continuare l'attività dell'azienda.
Infatti la disciplina del fallimento non ha carattere speciale rispetto alla L. 223/91, bensì è quest'ultima che prevale sulla prima per la sua finalità di tutela del lavoro e per il suo specifico contenuto e rilievo costituzionale (artt. 1 e 4 Cost.).
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