Dirigenti: on line il documento informativo che spiega come fruire della RITA
A cura della redazione

Il Previndai, sul proprio sito internet, ha reso noto che, in applicazione a disposto dalla Legge 232/2016, il dirigenti iscritto al Fondo in possesso dei requisiti per l'accesso all’APE volontaria certificati dall'INPS e che abbia cessato il rapporto di lavoro, può richiedere la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) a valere sull'intera posizione individuale maturata o su parte di essa.
In ogni caso spetta al dirigente iscritto la possibilità di avvalersi dell'APE volontaria e della RITA in modo congiunto ovvero alternativo.
La finalità perseguita dalla norma è quella di offrire un sostegno finanziario agli iscritti alle forme pensionistiche complementari, in attesa della maturazione dei requisiti pensionistici. Spetterà, pertanto, all'iscritto valutare quanta parte del montante accumulato destinare a titolo di RITA.
In sostanza la RITA consiste nell'erogazione frazionata del montante accumulato richiesto, in un arco temporale che va dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime previdenziale obbligatorio di appartenenza, della durata massima di 3 anni e 7 mesi.
Tale istituto ha carattere sperimentale per il periodo dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.
In ottemperanza alle istruzioni fornite dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), con Protocollo n. 1174 del 22 marzo 2017, le condizioni prescritte dalla normativa per la sua fruizione, la periodicità prevista dal Fondo Pensione per il suo frazionamento e le relative modalità di erogazione sono riportate nel Documento Informativo appositamente predisposto e approvato dal Consiglio di Amministrazione del Previndai.
La RITA potrà essere richiesta mediante la compilazione del modulo 08R disponibile on line sul sito del Previndai.
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