L’INAIL, con un comunicato stampa del 5 giugno 2019, ha reso noto che è stato registrato, dalla Corte di Conti, il decreto n. 45 del 23 aprile 2019 recante la nuova tabella di indennizzo del danno biologico in capitale, che aumenta di circa il 40% gli importi erogati ai lavoratori vittime di un infortunio o di una malattia professionale per i quali sia stata accertata una menomazione dell’integrità psicofisica compresa tra il 6% e il 15%.

Gli importi dei nuovi indennizzi, in vigore dal primo gennaio di quest’anno, assorbono le due rivalutazioni straordinarie del danno biologico – intervenute a decorrere dal 2008, nella misura dell’8,68%, e dal 2014, nella misura del 7,57% – e la rivalutazione annuale automatica applicata a partire dal primo luglio 2016, sulla base della variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Oltre a determinare un sensibile miglioramento del livello delle prestazioni economiche rispetto alle tabelle precedenti – risalenti al 2000 ed elaborate tenendo conto della gravità della menomazione, dell’età e del sesso – la nuova tabella di indennizzo in capitale supera le differenze di genere, equiparando le prestazioni che spettano a uomini e donne, in linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea.

Gli indennizzi del danno biologico in capitale sono versati ai lavoratori in un’unica soluzione. Quando la menomazione dell’integrità psicofisica dell’infortunato o tecnopatico è uguale o superiore al 16%, invece, la prestazione economica è erogata in forma di rendita, soggetta a revisione entro 10 anni in caso di rendita da infortunio ed entro 15 in caso di rendita da malattia professionale. Entrambe le tipologie di indennizzo non sono soggette a tassazione Irpef.