CCNL: per il calcolo della contribuzione vale il requisito della maggiore rappresentatività
A cura della redazione
L’INL, con la circolare n. 3 del 25 gennaio 2018, ha fornito indicazioni in merito all’applicazione dei contratti collettivi dotati dei requisito della maggiore rappresentatività. In particolare, è stato evidenziato che:
in materia contratti di prossimità, eventuali contratti sottoscritti da soggetti non “abilitati” non possono evidentemente produrre effetti derogatori “alle disposizioni di legge (…) ed alle relative regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro”. Ne consegue che il personale ispettivo, in sede di accertamento, dovrà considerare come del tutto inefficaci detti contratti, adottando i conseguenti provvedimenti (recuperi contributivi, diffide accertative ecc.);
l’applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale è indispensabile per il godimento di “benefici normativi e contributivi”;
il contratto collettivo sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale rappresenta il parametro ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, indipendentemente dal CCNL applicato ai fini retributivi;
ogniqualvolta, all’interno di una norma (ad esempio, nel D.Lgs. 81/2015, per l’apprendistato, il contratto a termine ed i contratto intermittente), si rimette alla “contrattazione collettiva” il compito di integrare la disciplina delle tipologie contrattuali, gli interventi di contratti privi del requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi non hanno alcuna efficacia.