Artigiani: l'obbligazione contributiva sorge con l'esercizio dell'attività
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 08/06/2012 n.80, ha fornito istruzioni operative e chiarimenti relativamente al versamento dei contributi da parte delle imprese artigiane, dopo le modifiche disposte in materia dal DL 70/2011 (convertito nella L. 106/2011).
Prima di tutto l’Istituto previdenziale ricorda che l’avvio di un’impresa artigiana avviene tramite presentazione con ComUnica di una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di qualifica artigiana. Questa dichiarazione determina anche l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane con la decorrenza prevista nella dichiarazione medesima, ossia dalla data di inizio dell’attività dichiarata dal richiedente.
Dalla medesima data decorrerà l’obbligo contributivo anche nel caso in cui l’organismo a cui è affidata la tenuta dell’albo deliberi una diversa decorrenza.
Inoltre qualora da controlli e verifiche dei predetti organismi derivino provvedimenti di variazione o cancellazione dall’albo artigiani per carenza di tali requisiti, gli stessi non comporteranno per il periodo di esercizio effettivo accertato, il venir meno dell’obbligo contributivo alla gestione artigiani che permane fino alla data della delibera di cancellazione del soggetto al relativo albo.
Con riferimento alla iscrizione del collaboratore o coadiutore familiare, l’INPS ricorda che la semplice partecipazione di questi all’amministrazione dell’azienda, purché in forma abituale e prevalente, è da ritenersi fattore sufficiente ai fini della sua iscrivibilità alla gestione previdenziale artigiani non essendo previsto espressamente dalla legge istitutiva della stessa (l. n. 463/1959) il requisito della partecipazione manuale nello svolgimento del lavoro tecnico – professionale dell’azienda. Pertanto, qualora, a seguito di accertamento o verifica ispettiva, emerga la suddetta partecipazione, in qualunque forma, purché abituale e prevalente, di un collaboratore o coadiutore familiare all’attività dell’azienda, si procederà all’assoggettamento contributivo dello stesso, ottemperando alla prescritta comunicazione con ComUnica.
L’INPS si sofferma anche sulle domande d’iscrizione, variazione o cancellazione presentate dall’interessato tramite ComUnica. A tal riguardo la circolare fa presente che nulla cambia rispetto alle modalità di gestione dei flussi finora utilizzate: le iscrizioni, variazioni o cancellazioni avranno efficacia diretta anche ai fini previdenziali, nella presunzione che i soggetti siano in possesso dei requisiti di legge dichiarati all’atto della domanda e che gli Enti abilitati alla ricezione delle domande stesse abbiano ottemperato ad un preventivo controllo formale; ciò vale a meno che risultino elementi di informazione contrari a quelli dichiarati nella domanda ovvero che si tratti di delibere inopponibili all’Istituto,ai sensi dell’art. 43 della L. n. 183/2010.
In quest’ultimo caso, benché si tratti di delibere inopponibili l’Istituto ha comunque l’onere di valutare, ai fini della loro eventuale applicazione, oltre che le “eventuali ed ulteriori evidenze documentali”, come già precisato nella circolare 47/2011, anche l’eventuale esercizio effettivo dell’attività (richiedendo, se ne ricorre il caso, apposite dichiarazioni ai soggetti interessati), a seguito delle modifiche legislative previste dal DL 70/2011. L’Istituto previdenziale precisa, pertanto, che qualora la delibera inopponibile abbia ad oggetto il venir meno del requisito tecnico-professionale, con conseguenze modificative sulla posizione contributiva, l’obbligo contributivo persisterà sino all’effettiva cessazione dell’attività.
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