Agevolazione fiscale per impatriati anche a chi lavora in SW dall’Italia per un’impresa straniera
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n.
55 del 31 gennaio 2022, ha ribadito un concetto già noto ossia che, se
sussistono tutti i requisiti previsti dal D.lgs. 147/2015, possono fruire dell’agevolazione
fiscale per i c.d. impatriati, anche i lavoratori italiani assunti all’estero
da un’azienda con sede in un Paese membro, che rientrano in Italia continuando
a prestare attività lavorativa in modalità smart working.
Riguardo all’estensione temporale del beneficio fiscale per
ulteriori cinque periodi d’imposta, con tassazione nella misura del 50% del
reddito imponibile, l’Agenzia delle entrate richiama le indicazioni fornite con
la circolare 33/E del 2020, secondo cui è necessario che siano soddisfatti due
requisiti, alternativi tra loro: avere
almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo oppure aver
acquistato un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia direttamente da
parte del lavoratore o del coniuge del convivente o dei figli, anche in
comproprietà.
Riguardo al datore di lavoro, la norma non richiede che l’attività
sia svolta per un’impresa operante in Italia, pertanto, possono accedere all’agevolazione
i soggetti che vengono a svolgere in Italia il lavoro alle dipendenze di un
datore di lavoro con sede all’estero od i cui committenti sono stranieri.
Resta ferma la condizione fondamentale che il lavoratore
trasferisca la sua residenza fiscale in Italia.
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