Agenzie di somministrazione di lavoro: rimangono due i regimi autorizzatori
A cura della redazione

Il Ministero del lavoro, con la nota 6/07/2016 n.10137, ha precisato che rimane differente il regime autorizzatorio delle agenzie che somministrano sia lavoratori a tempo determinato che indeterminato rispetto a quelle abilitate alla sola somministrazione a tempo indeterminato.
La precisazione si è resa necessaria dopo che il D.lgs. 81/2015, modificando il D.lgs. 276/2003, ha disposto l’abrogazione dell’art. 20 comma 3 che conteneva l’elenco dei settori di attività per i quali era ammessa la stipulazione dei contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.
In sostanza con la citata abrogazione adesso è possibile stipulare contratti di somministrazione a tempo indeterminato in qualsiasi settore di attività così come avviene per i contratti di somministrazione a tempo determinato (che ha visto l’abolizione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo).
Secondo il Ministero del lavoro anche se adesso le agenzie di lavoro possono ricorrere indifferentemente alla somministrazione di lavoratori a termine che a tempo indeterminato senza alcuna distinzione, è corretto che venga mantenuto il differente regime autorizzatorio dato il diverso e più ampio campo di attività di quelle che effettuano entrambe le somministrazioni rispetto a quelle abilitate alla sola somministrazione a tempo indeterminato.
Pertanto vengono confermate le iscrizioni a titolo definitivo delle agenzie di somministrazione specialistiche, già autorizzate a titolo provvisorio sulla base dei medesimi requisiti anche finanziari presenti al momento del rilascio dell’autorizzazione provvisoria e non anche di quelli più gravosi previsti invece per le agenzie di somministrazione generalista che possono somministrare lavoratori sia a termine che a tempo indeterminato.
Il Ministero conclude ricordando che alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato si applica la disposizione (art. 31 D.lgs. 81/2015) secondo cui i lavoratori somministrati a tempo indeterminato non possono superare il 20% del numero dei lavoratori già in forza a tempo indeterminato presso l’utilizzatore.
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