Pubblicato dal Ministero del Lavoro il 1° agosto il decreto n.63 con il decimo elenco dei soggetti autorizzati all’effettuazione dei lavori sotto tensione e l’elenco dei soggetti formatori

Cosa tratta?

Con il Decreto direttoriale n. 63 del 1° agosto 2022, è stato adottato il decimo elenco, di cui al punto 3.4 dell’Allegato I del DM 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l’effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell’art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. L’elenco sostituisce il nono adottato il 20 gennaio 2021.

Il datore di lavoro per l’effettuazione di lavori su parti in tensione, si avvale di aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per lavori su parti in tensione si intende una tensione superiore a 1000 V.

L'abilitazione va rinnovata annualmente. Il personale formato e abilitato può operare solo successivamente all'acquisizione dell'autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro che, a tal fine, si avvale della Commissione per i lavori sotto tensione. Tale autorizzazione ha validità triennale e può essere rinnovata presentando nuova domanda di richiesta.

Quando entra in vigore?

Pubblicato dal Ministero del Lavoro il 1° agosto 2022.

Indicazioni operative

Avvalersi di aziende autorizzate per l’effettuazione di lavori su parti in tensione.

Le aziende autorizzate iscritte nell’elenco devono comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

  • gli incidenti rilevanti o i gravi infortuni rientranti nel campo di applicazione del citato D.M. 4.2.2011;
  • le variazioni nello stato di fatto o di diritto che le aziende autorizzate o i soggetti formatori intendono operare, previo parere della Commissione per i Lavori sotto tensione, di cui al D.M. 4.2.2011.